Correzione durata CPC

Secondo una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nel caso C-492/16 (Incyte), la correzione della durata di un certificato di protezione complementare (CPC) è possibile a seguito di un ricorso depositato dal titolare del CPC davanti all’Ufficio nazionale competente.
Il 24 gennaio 2013, la Incyte ha depositato una domanda di CC per il prodotto Jakavi in Ungheria che è stata concessa il 7 ottobre 2014. Secondo la legge nazionale ungherese era possibile appellare la decisione di rilascio entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa.
Il 18 novembre 2015, a seguito della decisione della CGUE nel caso C-471/14 (Seattle Genetics), la Incyte ha depositato un ricorso all’Ufficio Brevetti ungherese richiedendo la correzione della data di scadenza del CPC sullo Jakavi sulla base dell’esito del caso Seattle Genetics.
In seguito al rifiuto della richiesta di correzione da parte dell’Ufficio ungherese, la Incyte ha appellato la decisione davanti al Giudice nazionale che ha rinviato la questione alla CGUE.
Al termine della procedura, la CGUE ha chiarito che, in caso di CPC concessi, la cui durata era stata calcolata sulla base della data di rilascio dell’AIC invece che della data di notifica della stessa al suo richiedente, la domanda di rettifica può essere depositata fino alla data di scadenza del CPC rilasciato e deve essere accettata dall’Ufficio anche se i termini per l’appello secondo la normativa nazionale sono già decorsi.

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