Brexit e Proprietà Intellettuale, dal 19 marzo scorso qualche certezza in più

La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (cosiddetta Brexit) ha generato un clima di incertezza e destato preoccupazione anche in ambito di Proprietà Intellettuale, oltre che in quello politico ed economico.

I marchi dell’Unione Europea, i disegni e modelli comunitari registrati e non registrati, le privative comunitarie per ritrovati vegetali, le varie tipologie di indicazione geografiche, tutti registrati in base a Regolamenti UE (diritti di Proprietà Intellettuale con carattere unitario nell’Unione), a partire dalla data del ritiro non avranno più effetto nel territorio del Regno Unito. Lo ha confermato il 20 settembre 2017 la Commissione Europea nel Position Paper on Intellectual property rights (including geographical indications) e, successivamente, nel Documento di notifica alle parti interessate in materia di marchi UE nonché disegni e modelli comunitari registrati del 22 gennaio scorso.

L’Accordo

I titolari di diritti di Proprietà Intellettuale con carattere unitario fino a poche settimane fa potevano solo auspicare che le negoziazioni di un accordo tra Unione Europea e Regno Unito assicurassero, anche dopo la Brexit, il mantenimento sul territorio britannico dei diritti acquisiti a livello unionista. Tale auspicio è stato recepito sia dalla Commissione Europea sia dal Regno Unito che, nel predisporre la Bozza di Accordo, non hanno trascurato questo tema. Al termine del recente round di negoziazioni, svoltosi tra il 16 e il 19 marzo, le due istituzioni hanno annunciato di avere raggiunto un accordo su gran parte della Bozza di Accordo (pubblicata il 19 marzo 2018 con i contenuti già approvati a livello negoziale evidenziati in verde) tra cui parte del Titolo relativo alla Proprietà Intellettuale.

In sintesi, l’accordo raggiunto in tema di dritti di Proprietà Intellettuale conferma, da un lato, la cessazione dell’efficacia sul territorio britannico dei marchi UE, dei modelli e disegni comunitari, dei ritrovati vegetali comunitari e delle indicazioni geografiche comunitarie a partire dalla Brexit e, dall’altro, il mantenimento della protezione di tali diritti nel Regno Unito tramite un processo di conversione dei medesimi in titoli nazionali equivalenti.

Quando e Come

Da sottolineare che tale passaggio avverrà, presumibilmente, a partire dal 2021, considerato che le parti hanno previsto un periodo di transizione – dal 29 marzo 2019 a dicembre 2020 – durante il quale il Regno Unito rimarrà membro dell’UE.

Come sarà attuato tale processo è già stabilito in parte nella Bozza di Accordo che fissa alcuni punti cardine, ma si dovrà attendere una posizione ufficiale del Regno Unito per capire come, nella pratica, il processo di conversione sarà regolato a livello nazionale.

Per il momento, i contenuti concordati sono i seguenti.

  • I marchi UE, i disegni e modelli e i ritrovati vegetali comunitari registrati o concessi prima della fine del periodo transitorio continueranno, senza alcun riesame, ad essere protetti nel Regno Unito da un diritto equivalente;
  • I marchi e i modelli registrati nel Regno Unito derivanti dalla suddetta conversione avranno come prima data di rinnovo quella del diritto originario registrato nell’Unione Europea;
  • I marchi, i modelli e i ritrovati vegetali convertiti in titoli nazionali avranno la stessa data di deposito e di priorità del diritto originario registrato nell’Unione Europea. Inoltre, i marchi manterranno la data di preesistenza unionista, se rivendicata con riferimento ad un marchio registrato nel Regno Unito;
  • La durata di protezione dei modelli e dei ritrovati vegetali convertiti sarà almeno uguale al periodo di protezione rimanente per l’originario diritto dell’Unione;
  • I marchi nazionali convertiti non saranno soggetti a decadenza per mancato uso se il corrispondente marchio UE non è in uso nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio;
  • Se un marchio UE o un modello comunitario sono dichiarati invalidi o revocati a seguito di una procedura amministrativa o giudiziaria in corso alla fine del periodo transitorio, anche il diritto nazionale convertito nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o revocato, con effetto dalla stessa data;
  • I marchi UE e i modelli comunitari depositati prima della fine del periodo transitorio beneficeranno di un diritto di priorità nel Regno Unito per un periodo di nove mesi dalla fine del periodo transitorio. Per i ritrovati vegetali comunitari il periodo è di sei mesi. Durante questo periodo, potranno essere depositate delle domande nel Regno Unito che avranno le stesse date di deposito, di priorità e preesistenza del diritto UE/comunitario;
  • Ugualmente i diritti su un modello comunitario non registrato, sorti prima dell’uscita, diventeranno dei diritti validi anche nel Regno Unito;
  • L’esaurimento dei diritti con carattere unitario avvenuto nell’Unione Europea prima della Brexit, dovrà applicarsi sia nei 27 Stati membri dell’UE sia nel Regno Unito anche dopo l’uscita;
  • Gli stessi principi sopra elencati si applicheranno alle registrazioni di marchi internazionali, secondo il sistema di Madrid, e di modelli internazionali, secondo l’Accordo dell’Aja, qualora siano estesi all’Unione Europea.
  • Il titolare nel Regno Unito di un diritto di proprietà intellettuale su una banca dati sorto ai sensi del Direttiva n. 96/9/CE prima della fine del periodo transitorio, conserverà un diritto equivalente nel Regno Unito, a condizione che il titolare di tale diritto continui conformarsi ai requisiti previsti da tale Direttiva. La durata di protezione di tale diritto sarà pari almeno al restante periodo di protezione stabilito dalla Direttiva.

Ancora in discussione

Risulta ancora in discussione se la conversione dei marchi UE e dei modelli comunitari in un titolo nazionale nel Regno Unito sarà gratuita e se non sarà necessario per i titolari di tali diritti depositare un’apposita domanda di conversione o attivare una procedura amministrativa per ottenere la conversione, come proposto dall’Unione Europea. Neppure in materia di Indicazioni Geografiche per il momento le parti hanno raggiunto un accordo. Nella Bozza di Accordo infatti questa sezione, sebbene regolata, resta tuttavia ancora priva di qualsiasi evidenziazione.

Certezze e Incertezze

Le parti coinvolte che, dal momento della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea, avevano manifestato preoccupazione per le ripercussioni della Brexit sul sistema unionista della Proprietà Intellettuale, hanno ora ottenuto alcune risposte e qualche certezza in più. Se non altro, si ha ora la conferma che l’UE sta lavorando per fare sì che l’uscita del Regno Unito non pregiudichi i diritti di Proprietà Intellettuale acquisiti e che sia garantita una sorta di continuità tra l’attuale sistema di protezione e ciò che sarà a partire dal 2021.

Tuttavia, dato che il numero totale delle domande ricevute dall’EUIPO negli ultimi 10 anni è di poco inferiore ai 2 milioni, per i marchi nell’Unione Europea, e di oltre 1 milione, per i modelli comunitari, anche al netto delle registrazioni cancellate, invalidate o non rinnovate, il numero totale dei titoli ancora in vita da esaminare e convertire in titoli nazionali equivalenti sarà comunque elevatissimo. E’ quindi possibile che i tempi di smaltimento delle pratiche di conversione saranno molto lunghi.

Conclusioni

Considerate le attuali incertezze, per le imprese o le persone interessate ad avere una protezione dei propri marchi, modelli o ritrovati vegetali anche nel territorio britannico, potrebbe rivelarsi utile e opportuno, sebbene non strettamente necessario, al momento,

  • Non lasciare decadere eventuali registrazioni nazionali ottenute e ancora in vita nel Regno Unito;
  • Depositare nel Regno Unito già da ora delle domande nazionali di registrazione dei propri marchi, modelli o ritrovati vegetali in modo da tale ottenere delle registrazioni nazionali “pronte all’uso” in caso di necessità.

Per maggiori informazioni su questo argomento e per avere assistenza potete contattare una delle sedi del nostro Studio.

Maria Teresa Saguatti

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