12 maggio: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 8 maggio 2020 n.31

12 maggio 2020: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 maggio 2020 n. 31 di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16 sulle “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”

 

Il fenomeno del cosiddetto ambush marketing, cioè della sponsorizzazione non autorizzata nell’ambito di grandi eventi sportivi o fieristici, trova ora piena tutela nella legge 8 maggio 2020 n. 31, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio scorso, di conversione del decreto-legge di marzo sulle “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”.

Obiettivo primario della norma è colpire quelle imprese che, in assenza di un regolare contratto di sponsorizzazione o licenza ufficiale, associano il proprio brand o i propri prodotti/servizi ad una importante manifestazione sportiva o fieristica, di portata nazionale o internazionale, allo scopo di trarre beneficio dalla grande visibilità e dalle opportunità commerciali legate a tali manifestazioni.

La legge, in particolare, vieta “le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale”.

Viene quindi sanzionata (i) ogni forma di collegamento indiretto tra il proprio marchio e quello dell’evento sportivo o fieristico; (ii) le false dichiarazioni di essere uno degli sponsor ufficiali; (iii) qualunque forma di promozione del proprio marchio non autorizzata dall’organizzazione e che induca il pubblico a credere, erroneamente, che si tratti di sponsor ufficiale; (iv) la vendita e la promozione di prodotti e servizi contraddistinti, in toto o in parte, con il logo dell’evento sportivo o fieristico ovvero con altri segni che ingenerino l’erronea convinzione che esista un collegamento con l’evento ovvero con l’ente organizzatore.

Tali divieti decorrono dalla data di registrazione dei marchi ufficiali degli eventi fino a centottanta giorni dopo il loro termine.

Sono fatte salve, e pertanto non sono vietate, “le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi”.

Sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a verificare il rispetto del dettato normativo e a comminare eventualmente le sanzioni previste (pena pecuniaria da 100 mila a 2,5 milioni di euro).

Per tutto quanto non previsto dalla nuova legge si applicano le norme sui marchi (in particolare sui segni notori di cui al vigente codice della proprietà industriale), sul diritto d’autore e sulla concorrenza sleale.

La legge 8 maggio 2020 n. 31 regola anche le cosiddette “proprietà olimpiche” (il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l’inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica) stabilendo che l’uso delle stesse “è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all’articolo 3 nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale”.

Fino al 31 dicembre 2026, quindi, il simbolo olimpico, come ogni altro segno o espressione che lo richiami o evochi i Giochi olimpici, non potrà essere registrato come marchio, in alcuna classe di prodotti o servizi, se non dietro espressa autorizzazione scritta del Comitato Olimpico Internazionale. Il divieto si applica anche alle parole “olimpico” e “olimpiade”, e alla dicitura “Milano Cortina”, loro traduzioni e varianti. Le stesse regole valgono per le proprietà e il simbolo paralimpici.

Le registrazioni fatte in violazione di dette norme saranno quindi, a tutti gli effetti, nulle.

Chiara Luzzato

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