Gli effetti della nuova normativa UE sulla tutela del design

Il design è un elemento decisivo nel determinare l’appeal e il successo di un prodotto sul mercato, in qualsiasi ambito merceologico, ma soprattutto nel settore dell’arredo, degli allestimenti e dell’illuminazione.
Alcune forme di sedie, tavoli, lampade e altri elementi di arredo fanno parte dell’immaginario collettivo e rappresentano oggi forme iconiche.
Sin dalla prima presentazione al pubblico di un nuovo prodotto, la principale forma di tutela per la forma esteriore di un oggetto è la registrazione del DISEGNO e MODELLO INDUSTRIALE, che consente all’impresa o al designer di tutelare l’aspetto di qualunque prodotto e oggetto industriale o artigianale.

Tradizionalmente viene tutelato l’aspetto esteriore, che può consistere nelle linee, nei contorni, nei colori, nella forma della struttura superficiale del prodotto e delle sue parti. Con la riforma normativa UE Design Package, in vigore dal 1° maggio 2025, la definizione di prodotto è stata rivista per includere esplicitamente elementi non fisici, assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a
creare un ambiente interno o esterno, opere grafiche, simboli, loghi, motivi di superficie e interfacce grafiche utente.
La stessa riforma elimina il requisito dell’“unità di classe” per le domande di disegno o modello multiple. Sarà quindi possibile depositare in una stessa domanda prodotti appartenenti a classi di Locarno differenti. Nel settore dell’arredo, ad esempio, sarà possibile depositare, in una stessa domanda, elementi d’arredo (classe 06) ed attrezzature sanitarie come docce e lavabi (classe 23).
Con la registrazione del DISEGNO e MODELLO INDUSTRIALE si ottiene un diritto di esclusiva nel territorio di riferimento. È un diritto che si presume valido fino a prova contraria e che può avere, in UE, una durata massima di 25 anni. In altri Stati la durata della tutela può essere differente. Decorso il periodo di legge, la forma può entrare nella libera disponibilità di chiunque, salvo che non sia diventata così famosa e riconosciuta negli ambienti artistici da potere vantare anche un DIRITTO d’AUTORE o salvo che non sia diventata così distintiva da ottenere addirittura la tutela come MARCHIO DI FORMA.

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