Chiarimento del Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul periodo di grazia nella tutela dei design
Il periodo di grazia può consentire di modificare un design durante il periodo di grazia di 12 mesi, purché il design registrato produca la stessa impressione generale del design divulgato
Il Tribunale (seconda sezione) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza storica (che può essere trovata qui) per il caso T-66/24, fornendo importanti approfondimenti sull’applicazione del periodo di grazia nel diritto del design. Il caso, che coinvolge Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG (“Lidl”) e EUIPO/Liquidleds Lighting Corp., riguarda la validità di un design comunitario registrato di una lampadina LED (Design comunitario n. 003619881-0001).
La disputa, avviata da Lidl, contestava la validità del design della lampadina LED di Liquidleds Lighting Corp. in vista delle differenze tra il design originariamente divulgato e il design registrato. Infatti, la disputa verteva principalmente intorno alla seguente questione: se le modifiche apportate ad un design durante il periodo di grazia di 12 mesi ne influenzano la protezione ai sensi dell’articolo 7(2) del Regolamento n. 6/2002 (RDC).
L’art. 7(2) RDC prevede che una divulgazione non debba essere presa in considerazione per valutare la novità e il carattere individuale di un design comunitario, se il design è stato reso disponibile al pubblico, ad esempio dall’autore, durante il periodo di 12 mesi precedente la data di deposito (o la data di priorità) della domanda di design.
Nella sentenza, il Tribunale ha fornito un’analisi dettagliata del testo dell’art. 7(2) RDC, osservando che l’articolo in questione non specifica le espressioni “identico” o “stesso design”, a differenza di altri articoli in cui l’identità è invece esplicitamente richiesta. Secondo il Tribunale, questa scelta deliberata giustifica un’interpretazione flessibile dell’art. 7(2) RDC.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato diversi motivi chiave per respingere il requisito rigoroso di identità, tra cui l’obiettivo del regolamento di promuovere l’innovazione, la necessità pratica di testare il mercato e la necessità di consentire l’ottimizzazione del design basata sul feedback del mercato.
Pertanto, secondo il Tribunale, il design divulgato non deve essere identico al design registrato affinché sia valida l’eccezione prevista dal periodo di grazia; piuttosto, le modifiche sono consentite purché non ne influenzino l’impressione generale.
Infine, il Tribunale ha anche deliberato sui seguenti punti:
- onere della prova del periodo di grazia, chiarendo che l’onere iniziale di dimostrare l’applicabilità dell’eccezione del periodo di grazia spetta alla parte che la invoca; e
- la valutazione delle prove, chiarendo che la valutazione dovrebbe concentrarsi sul contesto della divulgazione piuttosto che sull’identità esatta dei design.
La sentenza consente ai designer la possibilità di testare e modificare i propri design sul mercato per 12 mesi prima di depositare una domanda di design, fornendo così un approccio pragmatico che bilancia la necessità di protezione del design con la flessibilità richiesta oggigiorno per lo sviluppo dei prodotti.
È interessante notare che l’interpretazione fornita dal Tribunale sul periodo di grazia è allineata con il futuro regolamento UE sul design (Regolamento 2024/2822), che affronta esplicitamente la questione dell’auto-divulgazione di design precedenti che “non differiscono nella loro impressione generale”.
Pertanto, insieme al nuovo regolamento, questa sentenza contribuisce a creare un quadro coerente e chiaro sull’applicazione del periodo di grazia, garantendo che il sistema di protezione del design possa supportare l’innovazione e allo stesso tempo possa tutelare gli interessi commerciali dei titolari del design.