Vini NoLo e marchi: la necessità della doppia tutela in classe 32 e 33

Il segmento dei vini NoLo (No e Low Alcohol) si è ormai affermato come area strategica del mercato vitivinicolo, con tassi di crescita stimati superiori al 5% nei prossimi due anni ed un forte orientamento all’export.

Il recente intervento del legislatore italiano – con il DM 20 dicembre 2024 e le regole fiscali entrate in vigore a dicembre 2025 – consente la produzione e commercializzazione di vini dealcolati e parzialmente dealcolati in condizioni di maggiore allineamento competitivo con gli altri Paesi UE.

Sul piano della tutela dei segni distintivi, tuttavia, la disciplina resta ancorata alla tradizionale classificazione di Nizza, che impone una distinzione rilevante ai fini del deposito del marchio:

  • i vini parzialmente dealcolati (0,5%–8,5% vol.) rientrano, come tutte le bevande alcoliche (ad eccezione delle birre), in classe 33;
  • i vini dealcolizzati (< 0,5% vol.) sono qualificati come bevande analcoliche e ricadono in classe 32.

Ne deriva che la tradizionale registrazione limitata alla classe 33 espone al concreto rischio di tutela insufficiente del brand, soprattutto in un contesto in cui gli alcolati ed i NoLo convivono nell’ambito della medesima impresa produttiva.

In chiave prudenziale e soprattutto strategica, è quindi fortemente consigliabile procedere al deposito del marchio in entrambe le classi 32 e 33, al fine di assicurare una copertura coerente dell’attuale e futura estensione di prodotto, prevenire registrazioni interferenti da parte di terzi, preservare il valore del marchio ed evitare interventi correttivi ex post, sovente più onerosi.

In un settore caratterizzato da rapida evoluzione normativa e di mercato, la strategia marchi rappresenta una componente essenziale di quella industriale e pertanto la doppia tutela non è ridondanza, ma reale valorizzazione e protezione del brand.

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