DigiOmnibus: l’Europa corregge la rotta dell’AI Act e punta su semplificazione e certezza regolatoria
Con il via libera definitivo del Consiglio dell’Unione europea del 29 giugno 2026, il percorso legislativo del cosiddetto DigiOmnibus sull’intelligenza artificiale giunge finalmente alla sua conclusione.
L’intervento normativo si inserisce nell’ambito dell’agenda europea di semplificazione e modifica in maniera mirata il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024. L’obiettivo è rafforzare la certezza del diritto, ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, favorire un’applicazione più uniforme e senza duplicazioni in tutti gli Stati membri riducendo i costi amministrativi.
Ad oggi, si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che si presume debba avvenire entro la fine di luglio per permetterne l’entrata in vigore prima del 2 agosto 2026, data originariamente prevista per l’entrata in vigore generalizzata dell’AI Act.
L’obiettivo perseguito dalle istituzioni europee è chiaro: garantire maggiore certezza giuridica alle imprese, favorire l’innovazione e assicurare un’applicazione più uniforme delle regole in tutti gli Stati membri. Il legislatore europeo ha finalmente trovato l’accordo ed interviene in un momento cruciale, a pochi giorni dal 2 agosto 2026, data che era stata fissata per l’entrata in vigore di una parte significativa degli obblighi previsti dall’AI Act, offrendo agli operatori economici, attraverso questa rimodulazione delle date, tempi più realistici per adeguare i propri sistemi e processi.
La novità più significativa riguarda il calendario di applicazione delle disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dal Titolo III dell’AI Act. Le nuove regole differiscono l’applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 8 e seguenti del Regolamento (UE) 2024/1689, fissando al 2 dicembre 2027 la piena operatività per i sistemi ad alto rischio standalone e al 2 agosto 2028 quella per i sistemi incorporati in prodotti già soggetti alla normativa europea di armonizzazione. La scelta mira a superare una criticità sollevata dalle imprese e consentire così di completare gli adempimenti relativi a governance del rischio, documentazione tecnica, registrazione, monitoraggio post-market e valutazione della conformità previsti dall’AI Act.
Il DigiOmnibus non si limita a rinviare alcune scadenze. Il provvedimento introduce anche nuove misure di tutela particolarmente incisive sul piano dei diritti fondamentali. Viene infatti inserito all’art.5 dell’AI Act un espresso divieto riguardante la generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali realizzati tramite intelligenza artificiale, comprese le immagini manipolate che riproducono artificialmente la nudità di persone reali. Il divieto si estende anche ai contenuti che integrano materiale di abuso sessuale sui minori generato mediante sistemi di IA. La modifica colloca tali condotte tra le pratiche considerate incompatibili con i valori fondamentali dell’ordinamento europeo e con gli obiettivi di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali richiamati dagli articoli 1 e 5 dell’AI Act
Un ulteriore intervento riguarda i sandbox regolatori, cioè quegli spazi pensati per consentire la sperimentazione controllata di soluzioni innovative in Unione Europea, previsti dall’articolo 57 e seguenti dell’AI Act. Gli Stati membri disporranno di un periodo più ampio per la loro istituzione, con una nuova scadenza fissata ad agosto 2027. Parallelamente, il legislatore accelera gli obblighi di trasparenza relativi ai contenuti generati artificialmente, riducendo il periodo concesso agli operatori per implementare le relative misure tecniche.
Il pacchetto interviene anche sugli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act per i contenuti generati o manipolati artificialmente. La nuova disciplina riduce il periodo concesso ai fornitori per implementare le soluzioni tecniche destinate a rendere riconoscibili i contenuti sintetici, rafforzando l’obiettivo di trasparenza perseguito dal legislatore europeo e aumentando la capacità degli utenti di distinguere tra contenuti autentici e contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (General Purpose AI Models – GPAI), disciplinati dagli articoli 51-56 del Regolamento (UE) 2024/1689. Tali modelli occupano una posizione centrale nella catena del valore dell’intelligenza artificiale, poiché possono essere integrati in una vasta gamma di applicazioni e sistemi sviluppati da soggetti diversi dal fornitore originario. L’AI Act prevede per questi operatori specifici obblighi di trasparenza e documentazione, compresa la predisposizione di informazioni destinate agli sviluppatori a valle e l’adozione di politiche volte a garantire il rispetto della normativa europea sul diritto d’autore. Per i modelli qualificati come GPAI con rischio sistemico, il quadro regolatorio impone inoltre obblighi ulteriori in materia di valutazione dei rischi, gestione degli incidenti e sicurezza informatica.
Il DigiOmnibus dedica particolare attenzione anche alla governance europea dell’intelligenza artificiale, chiarendo le competenze dell’AI Office nei casi in cui un modello per finalità generali e il sistema di IA che lo incorpora siano sviluppati dal medesimo fornitore. Il tema riveste notevole rilevanza pratica per gli operatori che sviluppano modelli fondazionali e servizi basati sugli stessi. Nel quadro dell’AI Act, la Commissione europea esercita una competenza esclusiva sulla supervisione dei fornitori di modelli GPAI, attività affidata operativamente all’AI Office istituito presso la Commissione. Tale organismo rappresenta quindi il principale punto di riferimento europeo per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Capo V dell’AI Act, contribuendo a garantire un’applicazione uniforme delle regole nel mercato interno.
Dal punto di vista sistematico, quindi, il DigiOmnibus non modifica l’architettura fondamentale dell’AI Act, fondata sull’approccio graduato basato sul rischio, sulla proporzionalità, innovazione e tutela dei diritti. La riforma opera piuttosto come un intervento di affinamento regolatorio che mira a rendere più sostenibile l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, preservando gli obiettivi di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 1 del regolamento stesso. Per imprese, sviluppatori e investitori si apre dunque una nuova stagione caratterizzata, si spera, da maggiore prevedibilità normativa e da un equilibrio più efficace tra sviluppo tecnologico e garanzie giuridiche.




