L’Ufficio Brevetti Europeo aumenta le opzioni disponibili per ottenere un rimborso della tassa di appello

L’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha introdotto delle modifiche alla Rule 103 EPC che disciplina il rimborso della tassa di appello. La nuova Rule è entrata in vigore il 1° aprile contestualmente all’aumento di alcune tasse ufficiali, inclusa la tassa di appello.
Lo scopo degli aggiornamenti alla Rule 103 EPC è quello di fornire agli appellanti ulteriori incentivi per ritirare gli appelli e, dunque, di contribuire a ridurre l’arretrato dei casi pendenti davanti al Board of Appeal dell’EPO.

Di seguito, una rappresentazione grafica dei nuovi incentivi:

Nello specifico, il comma 1 della Rule 103 EPC è rimasto invariato, prevedendo un rimborso totale della tassa di appello se questo viene ritirato prima del deposito delle sue motivazioni (Grounds of Appeal – GoA) e prima della scadenza del termine per il deposito delle stesse (vale a dire, 4 mesi dalla notifica della decisione impugnata).

Le modifiche apportate al comma 2, invece, aumentano le opzioni disponibili per ottenere un rimborso della tassa di appello durante il procedimento. In particolare, viene introdotta la possibilità di ottenere un rimborso del 75% o del 25% della tassa di appello in determinate fasi della procedura e vengono aggiornati i criteri esistenti per ottenere un rimborso del 50% della stessa.

In particolare, la nuova Rule 103(2) EPC prevede:

  • un rimborso del 75% della tassa, se l’appello viene ritirato entro 2 mesi dalla notifica da parte del Board of Appel (BoA) nella quale si comunica l’intenzione di avviare l’esame sostanziale dell’appello;
  • un rimborso del 50% della tassa, se l’appello viene ritirato dopo il deposito delle GoA, a condizione che il ritiro avvenga:
    • entro 1 mese dalla notifica della comunicazione del Board of Appeal (BoA) emessa in preparazione degli oral proceedings, se è stata fissata la data degli stessi;
    • se non è stata fissata la data degli oral proceedings e il BoA ha invitato l’Appellante a presentare osservazioni, prima della scadenza del termine per la loro presentazione;
    • in tutti gli altri casi, prima dell’emissione della decisione.

La nuova Rule 103(3)(a) EPC inoltre richiede che il ritiro avvenga entro un mese dalla notifica di una “comunicazione del BoA in preparazione degli oral proceedings” (la precedente formulazione richiedeva il ritiro almeno 4 settimane prima della data degli oral proceedings).

Infine, la nuova Rule 103(4) EPC prevede un rimborso del 25% della tassa di appello nei seguenti casi:

  • se l’appello viene ritirato dopo la scadenza del termine di un mese dalla notifica di una comunicazione emessa dal BoA in preparazione degli oral proceedings, ma prima che la decisione sia annunciata agli oral proceedings;
  • se l’appello viene ritirato dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni in risposta all’invito del BoA, ma prima che la decisione sia emessa;
  • se la richiesta di oral proceedings viene ritirata entro 1 mese dalla notifica della comunicazione emessa dal BoA in preparazione degli oral proceedings e, quindi, non ha luogo alcun oral proceeding.

Con questi nuovi criteri di rimborso, l’Ufficio Brevetti Europeo intende rendere flessibili alcune procedure per ridurre il gran numero di appelli pendenti e, nello specifico, evitare qualsiasi confusione derivante dalla eventualità che più di uno degli scaglioni di rimborso sopra descritti possano applicarsi a un particolare scenario, di fatto puntualizzando che in tali casi il rimborso sarà corrisposto alla percentuale più elevata.

Qualora siano necessari chiarimenti o approfondimenti, i consulenti e il team di Studio Torta sono disponibili attraverso i canali consueti dello Studio e all’indirizzo email: info@studiotorta.it.

 

Mirko Bergadano

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