Marchi – Aggiornamento classificazione prodotti e servizi: prevista anche la designazione di software per la creazione di NFT e altri prodotti virtuali

L’aggiornamento della classificazione internazionale di prodotti e servizi (cd. classificazione di Nizza) è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è disponibile sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).

Si tratta della 12° edizione, che tiene anche conto delle recenti evoluzioni tecnologiche e le esigenze del mercato. Come capita ormai ogni anno, la commissione di esperti del WIPO ha deciso di apportare alcune modifiche e di introdurre nuove definizioni di prodotti e servizi che vengono offerti da molte imprese e designati frequentemente nelle domande di registrazione di marchi.

La classificazione internazionale è accettata da ben 92 Uffici marchi di altrettanti paesi del mondo, alcuni dei quali, tuttavia, richiedono talvolta maggiori specificazioni per uniformarsi a prassi locali e più stringenti criteri di chiarezza e precisione.

Le novità più attese erano sicuramente relative al “metaverso”, ai mondi virtuali e alla designazione di prodotti e servizi di vendita e gestione di NFT.

La nuova classificazione approvata dal WIPO prevede espressamente la possibilità di designare i “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT] “e anche i “software scaricabili per gestire transazioni di criptovalute tramite la tecnologia blockchain” in classe 9. Nella classe 41, tra i servizi di intrattenimento, è ora possibile designare la “fornitura di strutture per la partecipazione a giochi di ruolo dal vivo [LARP] “e anche la “fornitura di visite guidate virtuali online”, oltre che in linea generale la “fornitura online di immagini non scaricabili”.

Segnaliamo che, nel giugno del 2022, l’Ufficio Europeo per la Proprietà Industriale (EUIPO) aveva già chiarito che per i prodotti virtuali, pur rientrando nella classe 9 (software e contenuti e immagini digitali), occorre comunque chiarire il contenuto al quale si riferiscono. Per esempio, secondo l’EUIPO, è accettabile la designazione di “prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale” o altro prodotto che viene rappresentato digitalmente.

Inoltre, occorre valutare caso per caso l’opportunità di tutelare il marchio anche per servizi relativi alla creazione, gestione, transazione economica dei prodotti virtuali e degli NFT, designando per esempio i servizi di vendita e commercializzazione (classe 35), gestione di transazioni finanziarie (classe 36), fruizione di giochi e altri servizi legati al mondo dell’intrattenimento e della cultura (classe 41), oltre che le comunicazioni (classe 38) e lo sviluppo di programmi e software (classe 42).

La creazione di un’adeguata lista di prodotti e servizi è necessaria per delimitare con chiarezza e precisione l’ambito di tutela che si desidera ottenere con la registrazione del marchio. Partendo dalle descrizioni ritenute accettabili a livello generale secondo la classificazione di Nizza, occorre comunque tener presente eventuali richieste di maggiore dettaglio da parte di alcuni uffici marchi nazionali.

 

Raffaella Barbuto

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