Il Sistema di Lisbona: sintesi schematica per il settore vitivinicolo

Il Sistema di Lisbona (Accordo di Lisbona + Atto di Ginevra) costituisce oggi uno strumento strategico di tutela internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, con un impatto diretto sul valore economico, territoriale e identitario dei vini DOP e IG italiani. La ratifica italiana dell’Atto di Ginevra (legge 14 gennaio 2026, n. 13) rafforza significativamente la protezione delle denominazioni sui mercati esteri.

Quadro normativo essenziale

Accordo di Lisbona (1958): sistema OMPI di registrazione internazionale delle denominazioni di origine.
Atto di Ginevra (2015 – in vigore dal 26 febbraio 2020) comporta delle importanti novità: estende la tutela alle indicazioni geografiche, consente l’adesione delle organizzazioni internazionali, quindi anche dell’Unione europea e rafforza la protezione contro abusi, imitazioni e usi ingannevoli.

Funzionamento del sistema

La protezione sarà estesa automaticamente solo alla Svizzera e all’Oman: in tutti gli altri Stati aderenti è richiesto il pagamento di tasse e informazioni sul legame tra prodotto, qualità o reputazione e territorio di origine.

Il MASAF svolge un ruolo centrale di coordinamento con i Consorzi e di raccordo con la Commissione europea e l’OMPI, per garantire il rispetto dei termini e degli adempimenti.

Vantaggi del Sistema di Lisbona

Molteplici i vantaggi: un’unica registrazione internazionale, procedura centralizzata, protezione elevata ed illimitata nel tempo (pertanto non soggetta a rinnovi), efficacia diretta in più giurisdizioni e riduzione degli oneri probatori nelle azioni di tutela.

A fronte delle numerose implicazioni positive è consigliabile richiedere la protezione in più Paesi possibili, anche in quelli in cui non esiste ancora un mercato attivo o un effettivo interesse commerciale al fine di ottenere comunque la tutela della propria DOP/IG e garantire una tutela preventiva ed efficace contro usi non autorizzati o ingannevoli.

Ricordiamoci che a differenza dei marchi la protezione delle DOP/IG non viene meno se le stesse non sono “usate” in un determinato Stato.

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