NUOVA NORMATIVA EUROPEA SUL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2026
Completati i lavori preparatori, il 1° maggio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/877 del 16 aprile 2026 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, unitamente alle connesse linee direttrici C/2026/2323. Sostituisce il precedente regolamento e linee direttrici del 2014.
Il regolamento esenta dal divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall’art. 101, paragrafo 1 del Trattato (TFUE) intere categorie di accordi di trasferimento di tecnologia che soddisfino determinati requisiti.
Trova applicazione agli accordi di licenza di diritti tecnologici finalizzati alla produzione di beni o servizi e, in particolare, agli accordi che abbiano per oggetto uno o più dei seguenti diritti: know how, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali, diritti sulle varietà vegetali e diritti d’autore sul software.
Quando si applica l’esenzione
Il regolamento si applica agli accordi tra due imprese. L’esenzione opera per la durata dei diritti tecnologici oggetto di licenza e, nel caso del know how, fintantoché rimane segreto.
Per beneficiare dell’esenzione, le parti non devono superare determinate soglie di quota di mercato e l’accordo non deve contenere determinate restrizioni anticoncorrenziali. In particolare: se le imprese sono concorrenti, la quota di mercato congiunta delle parti sui mercati rilevanti del prodotto e della tecnologia non deve superare il 20%; se le imprese non sono concorrenti, la quota di mercato di ciascuna parte non deve superare il 30%. Inoltre, l’accordo non deve contenere le restrizioni fondamentali di cui all’art. 4 quali, ad esempio, determinate restrizioni territoriali, la cui presenza esclude l’esenzione per l’intero accordo, né le restrizioni di cui all’art. 5, che escludono dall’esenzione la singola clausola coinvolta.
Gli accordi che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento richiedono una valutazione caso per caso ai sensi dell’art. 101 TFUE, anche alla luce delle linee direttrici C/2026/2323.
Le principali novità: dati, pool e LNGs
Le novità della riforma riguardano solo in misura limitata il testo del regolamento – nel quale sono precisati alcuni criteri per la determinazione delle quote di mercato – mentre incidono principalmente sulle linee direttrici, in particolare con riferimento al data licensing, ai licensing negotiation groups (LNGs) e ai technology pools.
In materia di data licensing, qualora i dati siano tutelati da diritti tecnologici rientranti nel regolamento (ad esempio know how o brevetti), si applica il regolamento stesso; qualora si tratti di banche dati protette dal diritto d’autore o da diritti sui generis, pur non ricadendo nell’ambito del regolamento, la Commissione tende ad applicare, in linea di principio, criteri analoghi; negli altri casi, la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
Con riferimento ai technology pools, le linee direttrici integrano la disciplina già esistente prevedendo, tra l’altro, che il pool: garantisca un’adeguata informazione ai licenziatari attuali e potenziali circa i diritti tecnologici inclusi; adotti misure idonee ad assicurare che nel pool confluiscano solo tecnologie essenziali, con indicazione dei criteri utilizzati per tale valutazione; le licenze siano concesse a condizioni FRAND (fair, reasonable and non discriminatory) e sia evitato il fenomeno del duplice pagamento per il medesimo diritto tecnologico.
Infine, in materia di licensing negotiation groups (LNGs) le linee direttrici ne evidenziano sia i potenziali effetti pro concorrenziali, quali la riduzione dei costi di negoziazione, sia i possibili rischi anticoncorrenziali, quali forme di coordinamento tra concorrenti. Ne deriva un approccio basato su una valutazione caso per caso.
In conclusione, le imprese operano in un quadro normativo in parte consolidato ma arricchito da nuovi ambiti, tra i quali assumono rilievo i nuovi sviluppi legati ai data licensing, ai LNGs e ai technology pools.




