La protezione delle Varietà Vegetali

Col termine “varietà” si intende la diversità delle caratteristiche all’interno di una specie biologica; per le piante, il termine ha però assunto anche un significato in senso distintivo; con “una varietà” si intende una parte ristretta del complesso di una singola specie, avente caratteristiche omogenee e in qualche modo distinguibili dalla rimanente gamma varietale. Pertanto, le piante appartenenti a ciascuna varietà presentano differenze morfologiche e fisiologiche rispetto alle piante appartenenti ad altre varietà nell’ambito di una singola specie, caratteristiche che devono essere trasmissibili alle generazioni successive.

Come è noto, le varietà vegetali non sono proteggibili mediante il brevetto per invenzione, anche quando siano ottenute tramite ingegneria genetica, a meno che la modifica genetica, non essendo confinata ad una singola varietà, sia ottenibile su tutta la specie: in questo caso non si avrà, infatti, una singola nuova varietà, ma una nuova pianta, ove la modifica può essere introdotta teoricamente su tutte le varietà esistenti di quella specie. Ad esempio non una nuova varietà di mais, ma un nuovo mais.

Tuttavia, in ragione dei sempre maggiori sforzi economici necessari per ottenere nuove varietà e dell’importanza economica e sociale di tale attività, che non è solo un generatore di PIL, ma soprattutto lo strumento con cui affrontare le sfide dei cambiamenti climatici al fine di garantire, nel futuro, il nutrimento dell’umanità, è stata introdotta nel sistema della proprietà industriale una normativa ad hoc, che garantisce la protezione delle nuove varietà vegetali mediante una apposita domanda di privativa. Lo scopo è il medesimo che ha promosso lo sviluppo del sistema brevettuale: garantire a chi fa innovazione il recupero degli investimenti effettuati e favorire lo sviluppo economico.

A guidare il legislatore, però, è stato il riconoscimento delle peculiari caratteristiche del mondo agricolo e dei suoi complessi meccanismi, anche se ciò ha introdotto alcuni problemi di congruenza con il diritto dei brevetti di invenzione industriale, non ancora del tutto risolti.

Allo stato attuale, in Europa esiste per l’innovatore agricolo la possibilità di accedere ad una doppia protezione, da sceglie a seconda delle sue esigenze: normativa comunitaria (Regolamento CE n. 2100/94 con relative norme di attuazione secondo il Regolamento CE n. 874/2009),oppure normativa nazionale. In Italia la materia è regolata dalla sezione VIII del Codice della Proprietà Industriale (CPI), articoli da 100 a 116.  Anche la maggior parte degli stati extraeuropei presentano proprie legislazioni nazionali.  Tutto questo corpo legislativo fa inoltre riferimento ad un medesimo accordo internazionale, la convenzione UPOV del 1991.

Entrambe le normative, italiana e comunitaria, presentano principi ispiratori simili, pur distinguendosi per alcuni aspetti di interesse pratico.  Ad esempio, i requisiti di proteggibilità, cioè quelli che devono essere accertati al fine di conseguire la privativa, sono sostanzialmente gli stessi: è proteggibile una varietà vegetale che sia nuova, chiaramente distinguibile, nei suoi caratteri principali, da qualsiasi altra varietà notoriamente conosciuta, che sia omogenea e stabile nell’espressione dei suoi caratteri, in particolare di quelli che la rendono distinguibile. Riguardo al requisito della novità, è da notare che, mentre per le invenzioni tradizionali qualsiasi divulgazione, ovvero un evento che faccia perdere al creatore il dominio diretto sull’oggetto dell’innovazione (ad esempio la vendita o cessione a terzi) distrugge la novità del trovato, una varietà vegetale resta proteggibile per un certo tempo anche dopo l’eventuale divulgazione. Inoltre, non toglie il requisito della novità il fatto che la nuova varietà sia stata sottoposta a prove di coltura.

Se la nuova varietà è in possesso dei requisiti prescritti, può formare oggetto di una domanda di privativa, nazionale (da depositare presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma) o comunitaria (da inviare all’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, che ha sede in Francia, ad Angers). Sono tutelabili tutte le nuove varietà, senza alcuna esclusione di specie. In entrambi i casi, alla domanda deve essere allegata, oltre all’indicazione di una denominazione varietale (che deve essere diversa da un eventuale marchio registrato e non potrà essere utilizzata in tal senso), una descrizione tecnica (per l’Italia) o un Questionario tecnico (per la privativa comunitaria) che elenchi ed illustri (anche con ausilio di fotografie) le caratteristiche morfologiche e fisiologiche distintive della nuova varietà, ovvero quelle caratteristiche che non solo fanno parte del genotipo della varietà ma che, venendo espresse, contribuiscono a definirne il fenotipo.

La domanda (italiana o comunitaria) è sottoposta ad esame tecnico per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra ricordati, effettuato presso un Ente appositamente designato. Per la privativa comunitaria si possono sfruttare i risultati degli eventuali esami nazionali per la stessa varietà; l’esame italiano, al momento, costa meno di quello comunitario, per cui potrebbe essere conveniente per il Richiedente depositare prima una domanda italiana, iniziare l’esame e solo successivamente depositare una domanda comunitaria, eventualmente rivendicando la priorità (cioè la data di deposito) della domanda nazionale, per poi usare nell’esame comunitario i risultati dell’esame nazionale.  Tuttavia, fino a questo momento, la conduzione dell’esame nazionale (a cura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) si è rivelata imprevedibile nella durata e negli esiti, per cui tale scelta è da sconsigliare.

La privativa comunitaria ha una durata di 30 anni per le varietà a fusto legnoso (alberi e viti) e di 25 anni per le varietà non legnose, a partire dalla concessione. Per l’Italia il secondo termine si riduce a soli 20 anni. I procedimenti per la realizzazione di nuove varietà vegetali restano tutelabili secondo la disciplina generale dei brevetti d’invenzione industriale, sono dunque proteggibili a patto che non includano solo fasi essenzialmente biologiche, come l’incrocio e la selezione, anche qualora per la selezione si utilizzino marcatori bioingegnerizzati. Sono proteggibili anche le nuove varietà che nascono per mutazione spontanea, a patto che mantengano nel tempo le proprie caratteristiche, cioè siano stabili.

La sola privativa comunitaria prevede una deroga, il cosiddetto “privilegio dell’agricoltore”, in base al quale, limitatamente solo ad alcune specie, gli agricoltori possono utilizzare le sementi ottenute da varietà protette senza pagare royalty al titolare della privativa (solo per i piccoli agricoltori) o pagando un’equa remunerazione (tutti gli altri). La privativa è dichiarata nulla (con effetto ex tunc) se viene accertato che la varietà era priva dei requisiti previsti o se è stata concessa a persona che non ne aveva diritto, mentre decade (con effetto ex nunc) se si accerta che le condizioni di stabilità e omogeneità non sono più soddisfatte o non vengono pagate le tasse (annuali) dovute per il mantenimento in vita della privativa, similmente ai brevetti.

Per la privativa comunitaria è prevista una procedura di opposizione al rilascio, mediante la quale i terzi possono intervenire nella procedura di concessione diventando parti della stessa, proponendo le proprie obiezioni, basate sulla violazione di uno o più articoli del Regolamento o sulla supposta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti. È inoltre previsto un organo di ricorso di prima istanza, a cui appellare qualsiasi decisione dell’Ufficio Comunitario (CPVO). Il ricorso di seconda istanza è fatto direttamente alla Corte di Giustizia (ECJ).  Infine, dopo il rilascio, le privative per nuova varietà vegetale possono essere fatte oggetto di procedimenti giudiziari, sia di contraffazione (una varietà in commercio è ritenuta non distinguibile da una varietà protetta), che di nullità.

Lo Studio TORTA ha una ampia esperienza nel campo della protezione delle varietà vegetali, sia a livello di deposito che di prosecuzione di domande Italiane, comunitarie e internazionali, sia a livello di opposizioni e ricorsi presso il CPVO, sia a livello giudiziario in Italia e all’estero, come consulenti di parte o del Giudice. Ad esempio siamo stati coinvolti in famose controversie relative alla varietà di lattuga Ballerina ed a varietà di riso. Seguiamo privative di varietà vegetale per i ns. Clienti relative a molte specie diverse, tra cui le più frequenti sono: fragole, kiwi, mele, viti e pioppi, anche se non mancano piante ornamentali e ortaggi.

 

RINALDO PLEBANI

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