Nuove agevolazioni Marchi+
A partire da martedì 26 novembre 2024 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 (c.d. click day) e fino a esaurimento delle risorse finanziarie (€ 2.000.000,00), sarà possibile presentare domande di agevolazione per la registrazione di marchi all’estero tramite la piattaforma www.marchipiu2024.it gestita da Unioncamere. L’iniziativa è rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale in Italia. Sono escluse dall’agevolazione le attività di produzione primaria di prodotti della pesca, dell’acquacoltura e agricoli.
È possibile chiedere agevolazioni per tasse e spese ammissibili sostenute in relazione a marchi dell’Unione europea e a marchi internazionali, purché le relative domande siano state presentate a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2021 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive di Paesi effettuate dopo il 1° gennaio 2021.
Inoltre, è necessario che, alla data in cui viene effettuata la richiesta di agevolazione, i marchi dell’Unione europea siano già stati registrati e le domande di registrazione internazionale, o le domande di designazione successiva abbiano ottenuto la pubblicazione.
In particolare, il bando prevede due tipi di agevolazioni:
MISURA A
Marchi dell’Unione europea depositati a partire dal 1° gennaio 2021.
Agevolazione pari all’80% delle tasse di deposito e delle spese sostenute per i servizi specialistici correlati ai marchi dell’Unione europea (registrati direttamente presso l’EUIPO). L’agevolazione è concessa fino a un massimo di € 6.000,00 per ciascun marchio e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di attività
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, tale percentuale è elevata all’85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
MISURA B
Domande di marchi internazionali, e relative designazioni successive di Paesi, presentate a partire dal 1° gennaio 2021.
Agevolazione pari al 90% delle tasse e delle spese sostenute per i servizi specialistici correlati a marchi internazionali, incluse le estensioni territoriali posteriori (depositate presso l’OMPI). L’agevolazione è concessa fino a un massimo di € 9.000,00 per ciascuna domanda di registrazione internazionale o designazione successive di Paesi e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di attività.
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Designazioni successive di Paesi presentate a partire dal 1° gennaio 2021 e relative a marchi internazionali depositati prima del 1° gennaio 2021.
Agevolazione pari al 90% delle tasse e delle spese sostenute per i servizi specialistici correlati a designazioni successive di Paesi fino a un massimo di € 4.000,00
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Sono escluse dall’agevolazione tutte le spese relative ai rinnovi di registrazioni preesistenti.
Anche in questa edizione del bando può essere chiesto il rimborso delle seguenti spese:
- progettazione della rappresentazione del marchio
- assistenza per il deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso EUIPO (per la MISURA A) o di un marchio internazionale presso OMPI (per la MISURA B)
- ricerche di anteriorità: attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi anteriori identici e/o simili
- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione (per la MISURA A)
- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione (per la MISURA B)
- tasse di deposito/registrazione dei marchi sostenute presso UIBM/EUIPO/OMPI
Tutte le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
Ogni impresa ha la possibilità di cumulare le agevolazioni offerte dalla MISURA A e dalla MISURA B per lo stesso marchio in una singola richiesta, o presentare più richieste di agevolazione per più marchi, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.
Le agevolazioni in questione non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi in conformità al regolamento “de minimis“, né con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione europea (ad esempio, il programma Ideas Powered for Business dell’EUIPO), per le stesse spese ammissibili o parte di esse. È sempre possibile usufruire di tali agevolazioni in combinazione con misure generali, comprese quelle di natura fiscale, che non costituiscano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole sul cumulo entro il limite del 100% delle spese effettivamente sostenute.
I nostri professionisti sono pronti a fornire ulteriori dettagli e supporto. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione aggiuntiva.