Modifica della lingua dei procedimenti UPC su richiesta di una parte: i recenti sviluppi

La grande varietà di lingue che possono essere utilizzate nei procedimenti dinanzi all’UPC, e in particolare il braccio di ferro in corso tra inglese e tedesco, è una delle questioni più dibattute al momento, come discusso alcune settimane fa (Lingua dei procedimenti dell’UPC: l’inglese prevarrà sul tedesco? – Studio Torta).

Nell’ambito di questa discussione, ci sembra utile esaminare più da vicino l’approccio adottato finora dall’UPC sul tema del cambiamento della lingua del procedimento su richiesta di una parte, soprattutto alla luce della recente ordinanza del Presidente della Corte di prima istanza nella causa CFI 463/2023 (Curio Bioscience Inc. contro 10x Genomics, Inc., Divisione locale di Düsseldorf).

In generale, il Presidente della Corte di prima istanza può decidere sull’utilizzo della lingua in cui il brevetto è stato concesso come lingua del procedimento su richiesta di una delle parti (Art. 49, par. 5, UPCA, R. 323.1 RoP).

Nei casi precedenti CFI 239/2023 (Divisione locale dell’Aia) e CFI 373/2023 (Divisione locale di Düsseldorf), la richiesta del convenuto di modificare la lingua del procedimento in inglese è stata accolta in virtù del fatto che la lingua scelta inizialmente è stata considerata significativamente svantaggiosa per il convenuto.

Nel caso CFI 463/2023, invece, il Presidente ha respinto la richiesta, in quanto parte convenuta non ha fornito alcuna prova di essere una PMI e per il fatto che entrambe le parti si trovavano a dover affrontare una lingua straniera. In aggiunta, la tesi secondo cui l’uso dell’inglese avrebbe facilitato l’organizzazione delle attività giudiziarie non è stata ritenuta convincente. Una situazione in qualche modo analoga si è ripetuta anche per il caso CFI 440/2023 (divisione locale di Parigi).

Ci si chiede se questo approccio più rigido rispetto a quanto accaduto in precedenza sia volto a salvaguardare la ricchezza linguistica e la complessità del sistema UPC o meno. In ogni caso, alla luce di quanto sopra, sembra opportuno che la richiesta di modificare la lingua del procedimento sia supportata da informazioni dettagliate e argomentazioni adeguate, per evitare di favorire il ricorrente nella scelta della lingua.

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