Gli accordi di confidenzialità sono particolarmente consigliabili nella fase delle trattative contrattuali, giacché consentono di comunicare informazioni riservate all’altro contraente, preservandone la segretezza. Possono, tuttavia, dare luogo a restrizioni all’attività produttiva per la parte che riceve le informazioni, e richiedono pertanto un’attenta valutazione, caso per caso
I diritti di proprietà industriale possono costituire l’oggetto di una licenza a terzi, di regola dietro un corrispettivo nella forma di royalty, lump-sum, fee, o loro combinazioni. Per la parte che la concede, la licenza costituisce una fonte di reddito; per la parte che la acquisisce, rappresenta un modo per ottenere l’accesso a una tecnologia e a un marchio, che altrimenti sarebbe preclusa o richiederebbe cospicui sforzi e rischi per realizzare soluzioni alternative.
Il conseguimento di questi obiettivi richiede, tuttavia, un’attenta negoziazione e definizione degli interessi delle parti. I diritti di proprietà industriale possono costituire anche l’oggetto di una cessione a terzi, di regola, a titolo oneroso. Mentre nel caso della licenza il concedente (o licenziante) concede in uso il diritto al licenziatario per un tempo determinato, conservandone la titolarità, nel caso della cessione il cedente trasferisce il diritto al cessionario privandosi definitivamente della titolarità.
Nel caso delle cessioni e delle licenze di diritti di proprietà industriale è di regola consigliabile, tra l’altro, soprattutto per il cessionario e per il licenziatario, eseguire una due diligence per verificare la titolarità, la validità e l’estensione dei diritti che si intendono acquisire, e programmare anticipatamente una strategia per l’esecuzione delle relative pratiche di trascrizione secondo le formalità previste nelle varie giurisdizioni interessate.
I contratti di ricerca e sviluppo hanno lo scopo di condividere conoscenze e competenze per sviluppare nuovi prodotti o nuovi processi produttivi. Questa tipologia di contratto comporta la ricerca di un appropriato equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti, specialmente per quanto riguarda la titolarità e lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale relativi ai risultati del progetto. Di regola, è consigliabile definire questi aspetti in sede di trattative e nel contratto, prima dell’inizio dei lavori, per evitare possibili situazioni di incertezza a fine lavori.
I contratti di fornitura consentono di acquisire componenti, prodotti ed altre risorse esterne all’azienda per integrarle nel proprio ciclo produttivo. Specialmente nei casi in cui il contratto riguardi lo sviluppo di un nuovo prodotto, o di un prodotto “su misura”, l’attività delle parti può generare innovazioni, sovente tutelabili con i diritti di proprietà industriale. Quando si presenti questa situazione, è di regola consigliabile definire nel contratto la titolarità e i diritti di sfruttamento delle parti con la previsione dei relativi corrispettivi, prima dell’inizio dei lavori, sempre al fine di evitare situazioni di incertezza a fine lavori.
I contratti di distribuzione, distribuzione selettiva, franchising, agenzia e similari consentono di gestire in modo razionale e personalizzato la distribuzione dei prodotti in un determinato territorio e/o nei confronti di una determinata clientela. I diritti di proprietà industriale, in particolare i marchi, ma anche gli altri diritti di proprietà industriale, possono creare un ambito esclusivo nel quale i prodotti dell’impresa circolano al riparo da interferenze e rischi di confusione da parte di terzi. Queste tipologie di contratto richiedono una strategia di deposito e tutela dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale riferita ai prodotti e territori di interesse e, correlativamente, previsioni contrattuali finalizzate al corretto uso dei marchi in modo conforme all’immagine aziendale del titolare concedente.